Crisi d'impresa · 8 agosto 2026
Adeguati assetti: perché è un servizio ricorrente, non un adempimento
L'art. 2086 c.c. non prescrive un documento né una scadenza. La giurisprudenza ha riempito il vuoto chiedendo strumenti di monitoraggio continuativo: budget di tesoreria, forecasting, reporting. Cosa significa per l'offerta dello studio.
Il secondo comma dell'art. 2086 c.c., in vigore dal 16 marzo 2019 per effetto dell'art. 375 del D.Lgs. 14/2019, impone all'imprenditore in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
La norma ha due caratteristiche che ne hanno condizionato l'attuazione: non prescrive alcun documento tipizzato e non fissa alcuna scadenza. Non esiste un modello da depositare, non esiste un termine entro cui adempiere. In assenza di un obbligo formale con data, molte imprese hanno trattato la materia come una pratica da aprire e chiudere: una relazione, un verbale, un archivio.
I provvedimenti dei tribunali di merito raccontano una storia diversa, ed è da lì che conviene partire per capire quale sia la forma corretta del servizio professionale che vi corrisponde.
Cosa contestano concretamente i giudici
La prima applicazione risale al decreto del Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, 18 ottobre 2019: la violazione degli obblighi introdotti dall'art. 2086 integra grave irregolarità nella gestione ai sensi dell'art. 2409 c.c., con revoca dell'amministratore e nomina di un amministratore giudiziario. Il tribunale precisa che la generica ricerca di finanziatori non assolve il dovere di attivarsi senza indugio.
Il provvedimento più citato resta il decreto del Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, che merita attenzione per due ragioni. La prima è l'elenco analitico delle carenze accertate: organigramma non aggiornato e assenza di job description e di un sistema di gestione dei rischi; assenza di budget di tesoreria, di strumenti di forecasting e di situazioni contabili infrannuali; inadeguatezza della contabilità generale e assenza di procedure di gestione del credito. La seconda è il principio affermato: l'inadeguatezza degli assetti è ancora più grave in un'impresa in equilibrio economico e finanziario, perché quell'impresa dispone delle risorse per dotarsene e la funzione degli assetti è impedirle di scivolare inconsapevolmente nella crisi.
Lo stesso impianto si ritrova, con un elenco di criteri ancora più operativo, nel decreto del Tribunale di Catanzaro del 6 febbraio 2024, che verifica organigramma, mansionario, sistema di monitoraggio dei rischi, budget e strumenti di forecasting, reporting e pianificazione industriale, contabilità generale idonea a consentire la tempestiva formazione del bilancio, procedure formalizzate di gestione del credito. Nella medesima direzione il decreto del Tribunale di Catania dell'8 febbraio 2023, secondo cui la mancata predisposizione di assetti adeguati a prevenire e contrastare la crisi configura irregolarità gestoria sufficiente alla revoca giudiziale degli amministratori.
Conviene osservare la natura di quell'elenco. Budget di tesoreria, forecasting, situazioni infrannuali, reporting: non sono documenti che si redigono una volta. Sono strumenti che producono informazione a intervalli regolari. Ciò che i tribunali accertano non è l'esistenza di un atto, ma il funzionamento di un processo.
Il perimetro della business judgment rule
La distinzione che rende difendibile la posizione dell'organo amministrativo è stata messa a fuoco dall'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8 aprile 2020: le scelte organizzative restano scelte di merito gestorio, coperte dalla business judgment rule, a condizione che siano ragionevoli, non imprudenti ab origine e accompagnate dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15 settembre 2020, ha reso esplicita la conseguenza: risponde l'amministratore che non predisponga alcun assetto e resti inerte davanti ai segnali; non risponde chi abbia adottato misure che, valutate ex ante sulla base delle informazioni disponibili, apparivano adeguate. Sul piano della proporzionalità, il decreto del Tribunale di Venezia del 21 settembre 2023 ha respinto una denuncia ex art. 2409 osservando che la valutazione di adeguatezza non può prescindere dalla tipologia di attività e dalle dimensioni dell'azienda: non esiste uno standard assoluto.
Anche la Cassazione si è mossa nella stessa direzione. Con l'ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2172, la sezione prima ha confermato una condanna per mala gestio rilevando che gli amministratori non avevano misurato la presenza di adeguati assetti né fatto alcunché per istituirli, e che l'insindacabilità del merito trova il proprio limite nella ragionevolezza valutata ex ante.
Da qui discende un punto che ha conseguenze dirette sulla forma del servizio: la protezione non deriva dall'esito, deriva dalla documentazione di un processo di verifica condotto prima. Ciò che difende è l'evidenza datata di avere guardato. E l'evidenza datata, per definizione, si produce con una periodicità.
Va segnalato, per completezza e come contrappeso, che la sentenza del Tribunale di Venezia 10 maggio 2024, n. 1476 ha escluso che la violazione dell'art. 2086 possa essere autonomamente valorizzata come fonte di responsabilità risarcitoria: va analizzata unitamente agli altri addebiti. Il difetto di assetti è concausa della mancata rilevazione tempestiva, non una voce di danno a sé.
Perché l'oggetto del monitoraggio è per costruzione deperibile
L'art. 3 del Codice della crisi, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 83/2022, richiede che misure e assetti consentano di rilevare gli squilibri, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e di ricavare le informazioni necessarie alla lista di controllo particolareggiata e al test pratico.
Il quarto comma elenca quattro segnali: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà del monte retributivo mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati di cui all'art. 25-novies.
Il correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024, non ha toccato soglie e lettere, ma ha modificato l'incipit del comma: quei segnali oggi sono elementi che, anche prima dell'emersione della crisi, agevolano la previsione. Il legislatore ne ha accentuato la funzione prognostica.
Si osservi la natura delle grandezze coinvolte. Uno scaduto fornitori, un utilizzo di affidamento, un orizzonte mobile di dodici mesi: sono valori che cambiano di mese in mese. Un giudizio di adeguatezza formulato a marzo dice poco dell'impresa a settembre. Non perché il giudizio fosse sbagliato, ma perché l'oggetto si è mosso. È questa, prima di ogni considerazione commerciale, la ragione tecnica per cui la verifica degli assetti non si esaurisce in una prestazione singola.
L'organo di controllo come secondo committente
L'art. 25-octies CCII impone all'organo di controllo, e dopo il correttivo-ter anche al revisore, di segnalare per iscritto e in modo motivato all'organo amministrativo le condizioni rilevanti, fissando un termine non superiore a trenta giorni per la risposta sulle iniziative intraprese. Il secondo comma stabilisce che la segnalazione tempestiva e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità ex art. 2407 c.c. o ex art. 15 del D.Lgs. 39/2010.
Il presidio, quindi, produce un beneficio giuridico misurabile in capo a chi controlla. La Legge 35/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha per altro verso ridisegnato l'art. 2407 c.c. introducendo, fuori dai casi di dolo, un tetto risarcitorio parametrato a un multiplo del compenso annuo e un termine di prescrizione di cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429. Il regime intertemporale della riforma è tuttora oggetto di pronunce non concordi e va trattato come questione aperta, non come diritto consolidato.
Il punto rilevante per lo studio è un altro: accanto all'imprenditore esiste un secondo soggetto, l'organo di controllo, per il quale l'esistenza di un flusso informativo periodico e tracciabile non è un servizio accessorio ma un elemento della propria posizione di responsabilità. Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate in vigore dal 1° gennaio 2025 dedicano alla materia le Norme 3.5, 3.6 e 3.7 sulla vigilanza sugli assetti, e le Norme 11.1, 11.2 e 11.3 sulla rilevazione tempestiva e sulla segnalazione.
Come si struttura l'offerta, con una precisazione sulla periodicità
La prassi professionale converge su tre fasi: una valutazione iniziale, un intervento di adeguamento, un monitoraggio ricorrente.
Per la prima fase esiste uno strumento di riferimento condiviso, le check-list operative CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti del 25 luglio 2023: cinque check-list, sessantuno quesiti, con una colonna che registra l'esistenza del presidio e una distinta che ne registra l'adeguatezza proporzionata a natura e dimensione dell'impresa. Il documento si autoqualifica come ricerca e dichiara di non essere esaustivo, ma è di fatto il linguaggio comune della materia. Sul piano teorico il riferimento è il documento Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici del 7 luglio 2023.
Sulla cadenza del monitoraggio è opportuna una precisazione, perché sul mercato circola con disinvoltura. Nessuna norma prescrive una periodicità di verifica degli assetti. L'unica cadenza con fondamento normativo diretto è quella dell'art. 2381, comma 5, c.c., che impone agli organi delegati di riferire al consiglio e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi. Il ritmo trimestrale che la prassi propone si aggancia semmai all'art. 2404 c.c., che prevede che il collegio si riunisca almeno ogni novanta giorni. È una scelta di struttura del servizio ragionevole e coerente con il ciclo dei controlli, ma è prassi: presentarla al cliente come obbligo di legge è un'affermazione che il cliente può smentire in trenta secondi.
Sui corrispettivi non esistono rilevazioni di prezzi effettivamente praticati. Esistono onorari proposti dalle associazioni: il documento "Onorari proposti" UNGDCEC, edizione 2025, colloca l'implementazione degli assetti contabili in un forfait mensile compreso tra 500 e 1.000 euro; il vademecum ADC del giugno 2024 indica per la mappatura e l'assistenza all'istituzione degli assetti una percentuale sui ricavi e sull'attivo con un minimo di 1.000 euro. Vanno letti per ciò che sono, cioè riferimenti aspirazionali della categoria, non prezzi di mercato osservati: la stessa premessa UNGDCEC lamenta che i corrispettivi reali si collochino più in basso.
Il vincolo vero non è la domanda, è la scala
L'Osservatorio Unioncamere e InfoCamere sulla crisi d'impresa ha rilevato che, su 662.244 imprese che hanno depositato il bilancio 2023, 22.806 hanno dichiarato in nota integrativa di essersi dotate di assetti adeguati. Il dato va maneggiato con cautela: misura una dichiarazione, non l'adozione effettiva, e il denominatore comprende società che possono omettere la nota integrativa. Non autorizza la lettura, pure diffusa, per cui il novantasei per cento delle imprese sarebbe inadempiente.
Un dato più solido, e più pertinente, viene dalla sezione a cura di Banca d'Italia nell'Osservatorio semestrale sulla composizione negoziata: le imprese che accedono alla composizione negoziata risultano in sofferenza bancaria da 12,9 mesi in media, quelle che arrivano al concordato preventivo da 28,1 mesi, quelle che finiscono in liquidazione giudiziale da 46 mesi, con l'83,2 per cento già in sofferenza il mese precedente. Il problema documentato non è la diagnosi finale: è il ritardo con cui il deterioramento viene rilevato. È esattamente ciò che un monitoraggio ricorrente indirizza, ed è un argomento che si regge su una fonte istituzionale anziché su una suggestione commerciale.
Resta l'ostacolo che spiega perché il servizio, pur avendo domanda e fondamento, non venga erogato su scala. Secondo le rilevazioni della Fondazione Nazionale dei Commercialisti sulla struttura della professione, il 71,6 per cento degli studi ha da uno a cinque addetti e il 41,1 per cento non ha dipendenti. Costruire a mano, per ogni cliente, riclassificazioni, budget di tesoreria, indicatori e reportistica, e rifarli a ogni trimestre, è sostenibile su cinque posizioni e diventa impraticabile su cinquanta. A ciò si aggiunge un limite di perimetro spesso sottovalutato: il servizio è realmente erogabile solo sui clienti in contabilità ordinaria, perché per gli altri i dati necessari non esistono nel sistema che lo studio già gestisce.
La conseguenza operativa è che la differenza tra un adempimento occasionale e un servizio a canone non sta nel contratto, sta nel costo marginale di produrre l'informazione la seconda, la terza e la decima volta. Finché quel costo resta lineare, il canone non è sostenibile per lo studio, qualunque sia il prezzo.
È il punto in cui uno strumento cambia l'economia della prestazione. Qontica costruisce la base dati una volta, a partire dalla contabilità che lo studio già tiene, e da quella genera in modo ripetibile riclassificazioni, indicatori, DSCR, budget di tesoreria e la reportistica periodica, con scenari che si ricalcolano al variare delle ipotesi. Ciò che diventa marginale è la produzione; ciò che resta al professionista è il giudizio di adeguatezza, che è la parte non delegabile e quella che il cliente paga.