Crisi d'impresa · 15 agosto 2026
Adeguati assetti: da obbligo per le partecipate pubbliche a servizio per (quasi) tutti i clienti
Prima del Codice della crisi, valutare il rischio aziendale era un obbligo di nicchia per le società partecipate pubbliche. Con l'articolo 2086 c.c. è diventato il terreno su cui costruire un servizio per (quasi) tutta la clientela dello studio.
Capita spesso, parlando con chi oggi segue in modo strutturato adeguati assetti e crisi d'impresa, di sentirsi raccontare la stessa premessa: non è cominciato come una scelta di specializzazione. È cominciato come una scocciatura normativa in più da smaltire, buona per un paio di clienti particolari, non per tutto lo studio.
Prima del 2019, l'unico contesto in cui un commercialista si trovava davvero a dover valutare per iscritto il rischio di crisi di un'azienda, quasi un pronostico sulla sua tenuta futura, erano le società partecipate pubbliche. L'articolo 6, comma 2, del testo unico del 2016 su questo tipo di società chiedeva agli organi di controllo di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e di darne conto ogni anno in una relazione sul governo societario: un adempimento di nicchia, per una platea di clienti ristretta, che molti studi incontravano al più una volta l'anno. Per chi ci si è imbattuto per la prima volta in quegli anni, era difficile immaginare che fosse la prova generale di qualcosa di molto più esteso.
Quando l'eccezione diventa la regola
Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 14/2019), quello stesso dovere, prima riservato a un perimetro pubblico, si è generalizzato a chiunque operi in forma societaria o collettiva. Il secondo comma dell'articolo 2086 del Codice civile chiede a ogni impresa in questa forma di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività, tale da consentire la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Ed è in vigore già dal 16 marzo 2019, con oltre tre anni di anticipo rispetto al resto del Codice della crisi, entrato pienamente in vigore solo il 15 luglio 2022.
Organizzativo, amministrativo, contabile: tre parole che diventano il perimetro di lavoro di qualunque cliente in forma societaria lo studio segua, non più soltanto di una partecipata su cento. È il passaggio che molti professionisti che oggi lavorano su questo terreno raccontano come lo spartiacque della propria carriera: quello che sembrava un adempimento marginale si è trasformato nella cornice normativa di un servizio che riguarda, potenzialmente, tutta la base clienti in forma di società.
Cosa vuol dire, in pratica, "adeguato"
La norma non elenca gli strumenti da usare, e questo lascia parecchio margine interpretativo, di cui non pochi si lamentano ancora oggi. Un vincolo preciso, però, c'è: l'articolo 3 del Codice della crisi chiede di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi. Non è un'opzione prudenziale, è l'orizzonte minimo previsto dalla norma. Chi lavora ogni giorno su questi fascicoli tende a convergere su una risposta altrettanto semplice: prima ancora di un business plan articolato, serve un piano di tesoreria a dodici mesi, tenuto rolling, cioè riproiettato mese dopo mese e non ricalcolato una tantum a inizio anno. È la domanda più semplice a cui un imprenditore deve saper rispondere, e che il commercialista deve potergli far rispondere: a dicembre, con che cosa paga la rata del mutuo? Se lo studio ha già la risposta pronta e aggiornata, gran parte della sostanza degli adeguati assetti è già lì (su come costruire questo set minimo di strumenti, e scalarlo su più clienti senza rifare tutto a mano ogni mese, abbiamo scritto qui).
Da adempimento a linea di servizio
C'è un ultimo passaggio, meno raccontato ma altrettanto reale. Quando un obbligo smette di essere un'eccezione e diventa una necessità diffusa, smette anche di essere gestibile da un solo professionista chiuso nel proprio studio. Diversi commercialisti che si sono specializzati su questo terreno negli ultimi anni descrivono lo stesso percorso: mettersi insieme a colleghi con competenze complementari, condividere metodo e clienti invece di custodirli uno per uno, e costruire una struttura pensata apposta per erogare adeguati assetti su scala. È un passaggio culturale non scontato per una professione abituata a lavorare per compartimenti stagni, ma è probabilmente la direzione in cui si muove la parte di mercato che ha deciso di prendere sul serio l'articolo 2086, non solo di rispettarlo sulla carta al momento del deposito del bilancio.
Oggi si stima che solo una minoranza delle aziende italiane, soprattutto tra le micro e piccole imprese che compongono la maggior parte del tessuto produttivo, abbia adeguati assetti realmente organici e non solo formali. È un numero che dice due cose insieme: quanto lavoro resta da fare per essere davvero a norma, e quanto valore, per uno studio che decide di specializzarsi sul serio, resta ancora da intercettare.